Dal primo Luglio sono entrati definitivamente in vigore EcoBonus e SismaBonus 110%, almeno in teoria. Per rendere tutto effettivo mancano il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il decreto attuativo del MEF.

Il Parlamento dovrebbe convertire in legge il Decreto Rilancio entro il 18 luglio.

Seconde case

Ma c’è una novità: il bacino d’utenza si allarga, la detrazione fiscale verrà applicata anche alle seconde case.

L’aggiornamento è introdotto da un emendamento al DecretoRilancio che determina la possibilità di usufruire del Bonus 110% anche per seconde case (l’intervento è consentito su massimo due unità immobiliari).

Il beneficio è esteso anche alle unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari ma che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Dall’emendamento restano escluse abitazioni signorili, ville, castelli e alberghi.

Ma c’è una novità: il bacino d’utenza si allarga, la detrazione fiscale verrà applicata anche alle seconde case.

Massimali di spesa

Anche i massimali di spesa per gli interventi previsti sono stati riformulati, differenziandoli in base alla tipologia di edificio:

  • i condomìni da due a otto unità immobiliari possono utilizzare fino a 40.000 euro per unità per la realizzazione del cappotto termico e fino a 20.000 euro per la sostituzione del vecchio impianto con una caldaia a condensazione;
  • i condomìni da nove unità in su possono usufruire di 30.000 euro per unità per la realizzazione del cappotto termico e fino a  e fino a 15.000 euro per la caldaia a condensazione;
  • gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari appartenenti a edifici plurifamiliari con accesso autonomo (la “villetta a schiera”) dispongono di un limite massimo pari a 50.000 euro per ogni unità immobiliare per la realizzazione del cappotto termico e fino a e fino a 30.000 euro per la caldaia a condensazione.

Gli immobili soggetti a vincoli normativi o a regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, possono usufruire della detrazione al 110% per qualsiasi opera di efficientamento energetico, anche senza eseguire gli interventi “trainanti” di cui sopra (se resi impossibili dal vincolo stesso).

Demolizione con ricostruzione

Nell’emendamento è indicato che è possibile accedere al Bonus 110% anche in caso di demolizione e ricostruzione, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti di spesa già previsti dalla legislazione vigente.

Infine, tra le novità troviamo l’estensione del Bonus agli edifici del terzo settore e il prolungamento al 30 giugno 2022 per gli Istituti autonomi case popolari.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ricevi tutte le news di AATECH comodamente sulla tua casella di posta

iscriviti-alla-newsletter-di-aatech